COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CASTELSARDO ( Campionato Juniores Regionale – ) Avverso risultato della gara P.M. Golfo Aranci / Castelsardo del 18.01.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°28 DEL 30 GENNAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. CASTELSARDO ( Campionato Juniores Regionale - )
Avverso risultato della gara P.M. Golfo Aranci / Castelsardo del 18.01.2003.
La U.S. Castelsardo ha presentato reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe sostenendo che alla stessa ha preso parte nella società P.M. Golfo Aranci un calciatore in posizione irregolare. La reclamante chiede sia inflitta alla società P.M. Golfo Aranci la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 2 in quanto alla stessa avrebbe partecipato il calciatore Chessa Luca pur essendo stato squalificato per una giornata di gara così come risulta dal C.U. n° 26 del 16.01.2003.
La Commissione,
- esaminato il ricorso;
- visto il rapporto arbitrale, dal quale risulta che il Chessa ha effettivamente preso parte alla suddetta gara;
- visto il C.U. n° 26 del 16.01.2003 dal quale risulta che lo stesso è stato squalificato per una giornata e non aveva quindi titolo di partecipare alla gara epigrafe;
- visto l’art. 12, comma 5, lett.a) del C.G.S.;
DELIBERA di infliggere alla società P.M. Golfo Aranci la sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 2 e di squalificare il Chessa per una ulteriore giornata effettiva di gara.
Dispone di non addebitare la tassa.
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