COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 23.01.2003. Gara Orunese / Brunelllese del 19.01.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. BRUNELLESE ( Campionato di 1^ Categoria )
Avverso delibera G.S. C.U. n° 27 del 23.01.2003.
Gara Orunese / Brunelllese del 19.01.2003.
La U.S. Brunellese ha proposto reclamo avverso la squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Canu Fabio, il quale, espulso per insulti rivolti al direttore di gara, tentava di aggredirlo, senza riuscirvi, perché trattenuto a stento dai compagni. A sostegno del ricorso la società Brunellese ha assunto che il Canu si limitò, pur con toni vivaci, a domandare spiegazioni al direttore di gara riguardo al provvedimento di espulsione, senza tuttavia porre in essere alcun atto di violenza a suo danno.
La Commissione, letti gli atti e rilevata la gravità del comportamento del giocatore, consistita nelle espressioni ingiuriose e nel tentativo di aggressione, peraltro, aggravata dalla reiterazione, ritiene la sanzione pienamente adeguata a tale condotta.
Per tali motivi, DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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