COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LANTERI SS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 22.01.2003. Gara Borutta / Lanteri del 19.01.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°29 DEL 6 FEBBRAIO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. LANTERI SS ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 20 del 22.01.2003. Gara Borutta / Lanteri del 19.01.2003. La Pol. Lanteri ha presentato reclamo avverso il provvedimento con il quale il G.S. aveva squalificato per quattro giornate di gara i giocatori Baldino Pierluigi e Melani Andrea perché, “ a fine gara, contestavano in maniera vivace la decisione assunta dall’arbitro di concedere soltanto due minuti di recupero, ritenendoli insufficienti e inoltre perché,mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, gli stessi lo apostrofavano con frasi scurrili e lesive del suo prestigio. Il tutto terminava con il pronto intervento dei dirigenti delle due società che provvedevano ad allontanare i due calciatori che, da parte loro, proseguivano con le minacce e gli insulti. La reclamante non nega l’accadimento dei fatti ma li ridimensiona sostenendo che la relazione arbitrale non risponde all’effettivo svolgersi degli stessi e in particolare tende ad offrire una rappresentazione peggiorativa delle espressioni verbali dei sanzionati, aumentadone, in maniera artificiosa, le rispettive responsabilità. Chiede pertanto una significativa riduzione delle sanzioni. La Commissione, esaminati gli atti, fa propria la circostanziata relazione degli accadimenti così come rappresentata dall’arbitro e ritiene provata la responsabilità dei giocatori Baldino Pierluigi e Melani Andrea in ordine alle infrazioni loro contestate. Per quanto riguarda l’entità delle sanzioni inflitte, invece, la Commissione reputa che le stesse siano in certa misura eccessive in relazione all’effettiva gravità dei fatti contestati perché gli stessi si limitano ad espressioni più volgari che minacciose. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ridurre la squalifica dei giocatori Baldino Pierluigi e Melani Andrea a due giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it