COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 20 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: Polisportiva San Lorenzo Sanluri e Società Polisportiva Senorbì Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n. 19 del 30.01.03 Gara Polisportiva San Lorenzo/Polisportiva Senorbì del 25.1.03 del campionato Juniores Provinciale.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 20 febbraio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo proposto da: Polisportiva San Lorenzo Sanluri e Società Polisportiva Senorbì Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n. 19 del 30.01.03 Gara Polisportiva San Lorenzo/Polisportiva Senorbì del 25.1.03 del campionato Juniores Provinciale. Con due distinte raccomandate. a.r. del 5.2.03 la Polisportiva San Lorenzo di Sanluri e la Polisportiva Senorbì hanno proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aveva deliberato: 1) di infliggere alle due società la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di zero a due; 2) di inibire il dirigente Miceli Bernardino della Polisportiva Senorbì fino al 30 giugno 2003; 3) di squalificare i giocatori Caboni Claudio, Cabua Enrico, Cimiero Nicola, Fabbri Federico e Sanna Marco della soc. san Lorenzo Sanluri per sei giornate di gara; 4) di sanzionare la società Senorbì con l’ammenda di Euro 105; 5) di sanzionare la società San Lorenzo con l’ammenda di Euro 52. A sostegno del reclamo, la Polisportiva San Lorenzo ha assunto che i fatti non si erano svolti esattamente con le modalità descritte dall’arbitro e dal Commissario di gara ed in particolare: a) che non si era svolta alcuna rissa; b) che l’arbitro aveva confuso i giocatori e che un suo intervento tempestivo nei confronti dei primi tesserati coinvolti avrebbe evitato ulteriori conseguenze; c) che la fine dell’incontro era stata decretata solo in seguito ad un cenno dell’osservatore arbitrale che si trovava nelle tribune; d) che nessuna delle persone coinvolte nella “ rissa” con pugni, calci e colpi di bandiera, aveva lamentato lesioni di alcun tipo; e) che le cinque espulsioni non erano state notificate agli interessati ma, solo, comunicate ai capitani delle squadre negli spogliatoi ed in presenza, non si comprende a quale titolo, dell’osservatore arbitrale; f) che non si era verificata alcuna invasione di campo. Fatte queste premesse la Polisportiva San Lorenzo ha chiesto la revoca delle sanzioni adottate dal Giudice Sportivo in quanto i tesserati Sanna Marco, Fabbri Federico e Cabua Enrico non erano responsabili dei fatti attribuiti mentre le sanzioni applicate a Caboni Claudio e Cimiero Nicola erano esagerate.La società reclamante, inoltre, ha chiesto l’annullamento della multa di € 52,00, per insussistenza dei fatti addebitati e la ripetizione della gara. La Polisportiva Senorbì, a sua volta, ha descritto i fatti con le medesime modalità indicate dalla Polisportiva San Lorenzo ed ha chiesto ugualmente la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica del Miceli e della sanzione pecuniaria. Nel corso del procedimento è stato sentito il direttore di gara il quale ha confermato integralmente il rapporto ed ha precisato di avere sospeso la gara solo ed esclusivamente per il fatto che era venuto a mancare il numero legale dei giocatori della Polisportiva San Lorenzo e non per la “rissa” che era scoppiata. Sono stati sentiti anche i presidenti delle due società i quali hanno confermato integralmente quanto esposto nei loro rispettivi ricorsi e cioè che non si era verificata alcuna rissa in campo e che i fatti verificatisi durante la partita non giustificavano in alcun modo il provvedimento di sospensione della gara che, sino al momento della sospensione, si era svolta regolarmente e senza episodi particolari. La Commissione Disciplinare rileva, preliminarmente, la pertinenza delle osservazioni, pressoché concordi, contenute nei reclami presentati dalle due società e cioè che tutti gli episodi descritti nel rapporto dell’arbitro sarebbero potuti essere facilmente evitati se questi avesse immediatamente espulso, come pure avrebbe potuto e dovuto, il guardalinee della Polisportiva San Lorenzo ed il giocatore della Polisportiva Senorbì che era intervenuto per primo. Ciò nonostante, questa Commissione non può che fondare la sua decisione sul referto del direttore di gara il quale ha confermato integralmente il rapporto ed ha precisato di aver sospeso la gara in quanto, in seguito alla espulsione di cinque giocatori, il San Lorenzo non aveva in campo un numero di giocatori sufficiente a proseguire la gara a norma di regolamento. Fatte queste premesse, la decisione del Giudice sportivo che ha deliberato la perdita della gara per entrambe le società non appare corretta in quanto l’unico motivo addotto dall’arbitro per giustificare la sospensione è stato quello della mancanza legale del numero dei giocatori del San Lorenzo, né sono emersi altri elementi idonei a far ritenere una responsabilità talmente grave da parte della Polisportiva Senorbì da giustificare una sanzione a suo carico in ordine al risultato della gara. Vanno ugualmente ridotte le squalifiche attribuite ai giocatori del San Lorenzo in quanto in sede di istruzione è emerso che in campo non si è verificata alcuna rissa ma soltanto una reazione di alcuni di essi, per altro senza gravi conseguenze fisiche, contro il comportamento aggressivo ed irresponsabile del guardalinee Miceli al quale va quindi integralmente confermata la sanzione determinata dal G.S., tenendo presente che i fatti addebitati a Cabua e Caboni sono di minor gravità di quelli addebitati agli altri giocatori che avrebbero violentemente aggredito il guardalinee.. Rileva infine la fondatezza del reclamo proposto dalla Polisportiva Senorbì per la sanzione di € 105 in quanto appare sproporzionata rispetto ai fatti accertati nel corso del procedimento. Per questi motivi, la commissione DELIBERA: - di riunire in un unico procedimento i due reclami proposti dalla Polisportiva San Lorenzo Sanluri e dalla Polisportiva Senorbì; - di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di zero a due, a carico della solo Polisportiva San Lorenzo Sanluri; - di ridurre le squalifiche ai giocatori nel modo seguente: q due giornate al giocatore Cabua Enrico; q tre giornate a Caboni Claudio, capitano della Polisportiva San Lorenzo; q quattro giornate a Cimiero Nicola, Sanna Marco e Fabbri Federico; - di ridurre a 52 Euro la sanzione pecuniaria a carico della Polisportiva Senorbì; - di confermare la sanzione pecuniaria di €.52,00 a carico della Polisportiva San Lorenzo; DISPONE infine di non addebitare la tassa di reclamo alle due società.
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