COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CALCIO FEMMINILE SERDIANA (Campionato di Serie “D” Femminile) Avverso risultato della gara Femminile Serdiana/Gigi Piras del 16.02.2003
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°33 del 6 marzo 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. CALCIO FEMMINILE SERDIANA (Campionato di Serie “D” Femminile)
Avverso risultato della gara Femminile Serdiana/Gigi Piras del 16.02.2003
La U.S. Calcio Femminile Serdiana ha proposto reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che alla stessa, nelle file della Società Gigi Piras, avrebbero partecipato le giocatrici Ambu Daniela e Arba Maria Rosaria che non risultavano tesserate e non avevano diritto di parteciparvi. La copia del reclamo è stata ritualmente inviata alla Società controinteressata che non ha fatto pervenire controdeduzioni.
La Commissione ritiene che il reclamo è fondato e deve essere accolto in quanto, dagli accertamenti effettuati presso il Comitato Regionale, è risultato che Ambu Daniela risulta tesserata presso la Società A.S. 86 Villaputzu mentre Arba Maria Rosaria non è tesserata presso alcuna Società.
Per questi motivi accoglie il reclamo e, visto l’articolo 12, paragrafo 5, capo a) del C.G.S., infligge alla Società Gigi Piras la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2.
Dispone di non addebitare la tassa reclamo.
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