COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 09/03/2003 TONARA – BOSA
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
GARA DEL 09/03/2003 TONARA - BOSA
Il Giudice Sportivo,
-letto il referto arbitrale attestante che la gara a margine non ha potuto svolgersi per la mancata presentazione della Soc.Bosa;
-accertato che la stessa gara è stata regolarmente posta in calendario nell'ora e nel luogo indicati nel referto;
-considerato che la Soc. Bosa risulta rinunciataria;
-visti gli artt.53, punti 2 e 7 e 55, punto 1 delle NN.OO.II.FF.;
-visto l'art.12, punto 1 del C.G.S.;
DELIBERA di infliggere alla Soc.Bosa le seguenti sanzioni:
1)punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 2 a 0 a favore della Soc. Tonara; 2)penalizzazione di un punto in classifica;
3)ammenda di 52 euro per prima rinuncia;