COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DESSI’ ALDO ( Tesserato per la società U.S. SAMASSI – Campionato di 1^ Categoria – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara 1980 Assemini / Samassi del 16.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare DESSI’ ALDO ( Tesserato per la società U.S. SAMASSI – Campionato di 1^ Categoria - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 20.02.2003. Gara 1980 Assemini / Samassi del 16.02.2003. Il giocatore Dessì Aldo, giocatore del Samassi, ha proposto reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflittagli dal G.S., perché, a fine gara, veniva espulso per avere, prima di stringere la mano all’arbitro, portato la sua mano alla bocca ed averci sputato sopra e, immediatamente dopo, aver stretto la mano al direttore di gara senza che quest’ultimo avesse il tempo di ritirarla. Il reclamante nega l’addebito ed assume che la sensazione da parte dell’arbitro che la propria mano fosse bagnata può attribuirsi al fatto che questa era sudata. Chiede pertanto la revoca o, in subordine, la riduzione della squalifica. La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha precisato di avere potuto intravvedere, con la coda dell’occhio, il giocatore n° 1 del Samassi portare la mano verso la bocca e fare il gesto di sputarci, senza tuttavia poter vedere se tale sputo ci sia stato. Dopo tale atto il giocatore avrebbe teso la mano al direttore di gara, che con molta velocità evitò di stringerla per non toccare il probabile sputo. Lo stesso arbitro ha poi precisato che la mano del Dessì, al momento della stretta, era senza guanto, e che immediatamente dopo l’episodio egli decretò l’espulsione del giocatore. Il reclamante, comparso personalmente, ha, a sua volta, confermato il reclamo. La Commissione, sulla scorta dei chiarimenti forniti dall’arbitro, ritiene non provato l’addebito, ed in particolare che il Dessì Aldo, prima di stringere la mano all’arbitro, si sia reso responsabile dello sputo. La ricostruzione dell’episodio appare infatti carente sotto l’aspetto della diretta e certa cognizione del fatto ed affidata invece a presunzioni che non raggiungono, sul punto, l’efficacia di prova piena. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di accogliere il reclamo e dispone la revoca della squalifica inflitta al giocatore Dessì Aldo. Dispone la restituzione della tassa.
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