COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS ROMANA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari – ) Avverso il risultato della gara Nughedu San Nicolò / Virtus Romana del 16.02.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N°34 DEL 13 MARZO 2003 – PUBBL. SU WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. VIRTUS ROMANA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Sassari - ) Avverso il risultato della gara Nughedu San Nicolò / Virtus Romana del 16.02.2003. La reclamante chiede sia inflitta alla società Nughedu San Nicolò la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto per essersi resa responsabile di aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società Virtus Romana sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle file della società Nughedu San Nicolò, il giocatore Succu Alessandro, nato in data 18 aprile 1987, pur non avendone titolo per non aver compiuto i 16 anni e non essere in possesso dell’attestato di maturità agonistica. La Commisisone, - accertato che la reclamante ha provveduto a trasmettere alla controparte copia del del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al reclamo proposto e che quest’ultima ha inviato, nei termini previsti, copia dell’attestato di maturità agonistica relativo al giocatore Succu Alessandro, rilasciato in data 30 aprile 2002 dal locale Comitato Regionale; - visti gli atti ufficiali depositati presso il Comitato Regionale; - rilevato che la società Nughedu San Nicolò è stata effettivamente autorizzata dal predetto Comitato, con decorrenza 30 aprile 2002, a far partecipare il calciatore Succu Alessandro alle gare di Campionato disputate dalla prima squadra; - rilevato, altresì, che alle gare del Campionato di 3^ Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.; - considerato, pertanto, che il predetto Succu si trovava in posizione regolare ed aveva diritto di partecipare alla gara per cui si procede; DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Virtus Romana e dispone l’addebito della tassa reclamo.
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