COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 27.03.2003. Gara Lauras / Budoni del 23.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 36 del 27.03.2003. Gara Lauras / Budoni del 23.03.2003. La società Lauras ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) ammenda di Euro 600,00, inflitta alla società per ripetuto lancio di preparati pirotecnici, che sfioravano alcuni giocatori, da parte dei suoi sostenitori, i quali, inoltre, facevano oggetto di numerosi sputi i giocatori avversari; e perché al 50° del secondo tempo i tifosi del Lauras si scagliavano con violenza contro quelli del Budoni, provocando una rissa che costringeva l’arbitro a sospendere la gara per 10 minuti; 2) squalifica per otto gare effettive al giocatore Scano Franco, perché, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento si avvicinava all’arbitro, e spingendolo con il petto, lo insultava e lo minacciava, trattenuto a stento dai compagni di squadra; successivamente si toglieva la fascia di capitano e la lanciava contro il viso del direttore di gara; al termine della gara rientrava in campo insultando e minacciando un giocatore avversario e l’arbitro; 3) squalifica per quattro gare effettive al giocatore Cassitta Amedeo, perché, espulso per aver aggredito verbalmente e con manate al petto un giocatore avversario e per aver minacciato ed insultato un dirigente del Budoni, alla notifica del provvedimento ingiuriava l’arbitro. La reclamante contesta gli addebiti e l’entità dei provvedimenti adottati, ritenendoli sproporzionati in riferimento ai fatti accaduti, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni. Assume, in particolare: a) quanto all’ammenda, che i fatti che la determinarono risultano di irrilevante portata. La partita si disputò, infatti, in un clima di accesa quanto sana rivalità, stante la posta in palio e la presenza di numerosi sostenitori di entrambe le contendenti. Il lancio di rotoli di carta e di fumogeni fu pertanto originato dal clima di sentita partecipazione creatosi fra le tifoserie. Quanto agli scontri riferiti dal direttore di gara, si trattò di episodi irrilevanti, fra pochi facinorosi di entrambe le fazioni, senza che di essi possa esser fatto carico esclusivo alla società ospitante. b) Quanto alla squalifica del giocatore Scano Franco, che l’intervento del medesimo fu limitato alla frapposizione tra l’arbitro ed un proprio compagno, finalizzato a che quest’ultimo non venisse ammonito. Il lancio della fascia di capitano da parte dello Scano fu solo la istintiva, risentita reazione al provvedimento di espulsione, senza altre conseguenze. c) Quanto alla squalifica del giocatore Cassitta Amedeo, che questi si rese protagonista di una accesa discussione con un giocatore e con dirigenti avversari, che tuttavia non superò i limiti di una animata quanto civile polemica. La Commissione, sulla scorta del rapporto arbitrale e del supplemento allegato, ritiene: 1) quanto all’ammenda, che i fatti che la determinarono non possono essere attribuiti, in via esclusiva alla tifoseria locale, mentre appaiono più plausibilmente riferibili al comportamento di entrambe le fazioni stante il clima di accesa rivalità creatosi sugli spalti. Né i fatti appaiono in ogni caso di tale gravità da giustificare per le conseguenze determinatesi, un provvedimento sanzionatorio dell’entità adottata dal G.S., tanto da dover essere adeguatamente ridotto; 2) quanto alla squalifica inflitta allo Scano Franco, capitano, pur dovendosi, per certi versi, accedere alle tesi della reclamante, si ritiene che la scomposta e deplorevole reazione del giocatore debba comunque determinare una squalifica, pur se in misura più tenua rispetto a quella adottata dal G.S., che tenga conto della assenza di atti di vera violenza; 3) anche riguardo alla squalifica inflitta al giocatore Cassitta Amedeo, si ritiene che la portata delle espressioni ingiuriose e di minaccia proferite sia nei riguardi di giocatori e dirigenti avversari che nei riguardi dell’arbitro giustifichino una riduzione della sanzione adottata dal G.S., che tenga conto del contesto unitario nel quale l’episodio deve essere inquadrato. Per i suesposti motivi, la Commissione, in accogliemento del reclamo, DELIBERA: 1) di ridurre l’ammenda inflitta alla società Lauras ad Euro 250,00; 2) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Scano Franco a quattro giornate; 3) di ridurre la squalifica inflitta al giocatore Cassitta Amedeo a due giornate. Dispone il non addebito della tassa.
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