COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003. Gara Folgore Mamoiada / Gonone Calcio del 09.03.2003.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. FOLGORE MAMOIADA ( Campionato di 2^ Categoria)
Avverso delibera G.S. C.U. n° 34 del 13.03.2003.
Gara Folgore Mamoiada / Gonone Calcio del 09.03.2003.
La società Folgore Mamoiada ha proposto reclamo avverso i provvedimenti in epigrafe adottati dal Giudice Sportivo, perché, i sostenitori della squadra ospitante, che avevano proferito frasi ingiuriose e minacciose, durante tutto l’incontro, nei confronti dell’arbitro, entravano nel terreno di gioco e tentavano di raggiungere lo stesso, inducendolo a decretare la fine dell’incontro, vista la situazione creatasi.
La reclamante rileva che un solo sostenitore ha scavalcato la recinzione ed è stato prontamente fermato dai calciatori della squadra di casa e che, proprio in quel momento, l’arbitro emetteva il fischio finale; precisa, inoltre, che solo successivamente al provvedimento arbitrale altri tifosi sono acceduti all’interno del terreno di gioco.
La Commissione ha sentito a chiarimenti l’arbitro il quale ha confermato in ogni sua parte il referto ed il relativo allegato.
E’ pure stato sentito il legale rappresentante della reclamante il quale ha confermato i propri rilievi.
La Commissione osserva come i fatti che indussero l’arbitro a decretare la sospensione della gara trovano piena conferma negli atti ufficiali e che ineccepibile appare perciò la decisione di addebitare alla condotta dei sostenitori della squadra ospitante il provvedimento di conclusione anticipata della stessa. Peraltro eccessiva appare, in aggiunta alla sanzione della perdita della gara, il provvedimento dell’ammenda di Euro 500,00 inflitta alla reclamante, tanto da dover essere questa adeguatamente ridotta.
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, DELIBERA di ridurre l’ammenda inflitta alla società Folgore Mamoiada ad Euro 100,00 confermando nel resto.
Dispone il non addebito della tassa.
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