COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°26 del 20.03.2003. Gara San Vito- Nurri del 16.03.2003

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°38 del 10 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. NURRI ( Campionato di 3^ Categoria) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°26 del 20.03.2003. Gara San Vito- Nurri del 16.03.2003 La Polisportiva Nurri ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo: 1. applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Nurri con il punteggio di 0 a 2; 2. squalifiche dei giocatori PISANO Michele e CANCEDDA Andrea sino al 30 giugno 2004 per avere, il primo, insultato con frase volgare l’arbitro e per aver attinto il medesimo con uno sputo al volto ed, il secondo, per avere trattenuto per un braccio con forza il direttore di gara provocandogli dolore alla spalla destra; 3. squalifica del giocatore LECCA Maurizio sino al 30 giugno 2006 per aver colpito l’arbitro con una violenta gomitata allo stomaco facendogli mancare per un attimo il respiro e provocandogli un dolore persistente per alcune ore; 4. squalifica del giocatore MEREU Vincenzo (per sette giornate), per aver rivolto all’arbitro - all’atto del provvedimento disciplinare di espulsione che lo riguardava e al momento del rientro del direttore di gara nello spogliatoio - frasi volgari e minacciose; 5. squalifiche dei giocatori BANDINO Roberto e DEIDDA Marco (entrambi per sei giornate) perché, a seguito dell’espulsione del giocatore Figus, venivano identificati dall’arbitro, - benchè in quel frangente fosse accerchiato da tutti i componenti della squadra del Nurri, -come gli autori più accaniti degli insulti, delle minacce e degli spintoni rivolti nei confronti del medesimo; 6. squalifica del giocatore Figus Mario per due giornate di gara per aver rivolto all’arbitro frasi volgari. La reclamante contesta gli addebiti, sostenendo, in particolare, che non vi erano gli estremi per considerare la situazione creatasi di tale pericolosità da determinare la decisione del provvedimento di sospensione della gara. Per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai giocatori LECCA Maurizio e CANCEDDA Andrea, viene sostenuto come i predetti non soltanto non si siano resi responsabili degli atti di violenza loro ascritti, ma che, viceversa, nell’occasione si siano prodigati per allontanare i compagni di squadra che circondavano il direttore di gara. Circa l’episodio dello sputo in faccia all’arbitro da parte del giocatore PISANO Michele, non ne viene contestata la veridicità in modo assoluto in considerazione del fatto che l’episodio, a causa della repentinità del gesto, è sfuggito ai più. Da ultimo, nelle allegazioni difensive viene messo in risalto che il giocatore MEREU Vincenzo non poteva aver rivolto frasi minacciose al direttore di gara dopo la conclusione della stessa, posto che, espulso nel corso della partita, si era immediatamente recato a far la doccia negli spogliatoi. Sulla base di tali assunti la reclamante chiede la ripetizione della gara e l’annullamento di tutte le squalifiche inflitte ai propri tesserati. La Commissione ha chiamato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio rapporto ed il supplemento allegato precisando, in particolare, di non aver portato a termine la gara perché l’essere stato strattonato violentemente dal giocatore CANCEDDA Andrea e, successivamente colpito al fegato con una gomitata dal giocatore LECCA Maurizio gli creò uno stato di particolare tensione dal quale gli derivò una situazione di disagio psicologico. Ha ancora precisato che il PISANO Michele lo ha effettivamente raggiunto con uno sputo al volto e che il MEREU si era reso responsabile dei fatti per cui era stato sanzionato. E’ anche comparso il rappresentante legale della società reclamante, il quale ha confermato integralmente il contenuto del reclamo. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la Polisportiva Nurri ha proceduto a trasmettere alla controparte la copia del reclamo, a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e, che, nei termini, non sono state proposte controdeduzioni. Inoltre rileva che il provvedimento relativo alla squalifica inflitta al giocatore Figus Mario non è impugnabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, n. 3 A) del nuovo C.G.S., in quanto non superiore alle due giornate di gara. Nel merito, ritiene che le richieste della reclamante possano essere accolte solo in parte. Non v’è dubbio, infatti, che la gara venne sospesa dall’arbitro in seguito al crearsi di una situazione di oggettivo pericolo per la propria incolumità derivante dagli atteggiamenti ostili degli atleti del Nurri; situazione resa più difficile da sopportare a causa degli insulti e degli spintoni patiti da parte di tutti i componenti della squadra ed, in particolare, dai giocatori BANDINO Roberto e DEIDDA Marco. Risultano, pertanto, non accoglibili le richieste di annullamento della sanzione sportiva e delle squalifiche inflitte ai giocatori BANDINO Roberto e DEIDDA Marco. Per quanto attiene all’entità della sanzione irrogata al giocatore PISANO Michele, la medesima appare congrua e non suscettibile di annullamento, ritenuta la natura dell’infrazione medesima da giudicarsi decisamente riprovevole. Le sanzioni inflitte ai giocatori CANCEDDA Andrea, LECCA Maurizio e MEREU Vincenzo appaiono invece essere meritevoli di una riduzione. Dalla odierna esposizione fornita dall’arbitro non è possibile desumere, con assoluta certezza, per quanto attiene i casi dei tesserati CANCEDDA Andrea e LECCA Maurizio, come in precedenza riassunti, se si sia trattato di atti di violenza volontari ovvero di fatti casuali come sostiene la società reclamante. In entrambi gli episodi, è certo che i giocatori hanno tenuto un comportamento non conforme al regolamento ma non certo improntato a fini di mera violenza, e pertanto il periodo di squalifica sanzionato appare eccessivo in considerazione anche di precedenti analoghi provvedimenti disciplinari adottati da questa Commissione. Così come merita una riduzione la squalifica inflitta al MEREU Vincenzo, le cui infrazioni si configurano in termini di scomposte ed ineducate, ma non violente, proteste. Per tali motivi, la Commissione delibera: § di dichiarare inammissibile il ricorso proposto avverso la squalifica del giocatore FIGUS Mario; § di ridurre la squalifica dei giocatori LECCA Maurizio, CANCEDDA Andrea e MEREU Vincenzo rispettivamente al 30 settembre 2004, al 30 ottobre 2003 ed a quattro giornate di gara; § di confermare nel resto. Si dispone il non addebito della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it