COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 06/04/2003 CANNONAU JERZU PICCHI – BARISARDO

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PROMOZIONE GARA DEL 06/04/2003 CANNONAU JERZU PICCHI - BARISARDO Il Giudice Sportivo, letto il reclamo presentato dalla soc. Barisardo, che ha chiesto la ripetizione della gara di cui sopra; letti gli atti ufficiali e rilevato: - che, nella parte finale della gara, i sostenitori del Barisardo, aizzati da due giocatori della stessa squadra, si abbandonavano ad intemperanze facendo scoppiare in campo tre petardi e lanciando in campo degli oggetti, fra cui alcune pietre e due lattine piene, una delle quali raggiungeva un dirigente della squadra avversaria e l'altra sfiorava l'arbitro; - che, dopo alcuni minuti di sospensione, l'arbitro poneva termine alla gara notando che nelle tribune i sostenitori delle due squadre iniziavano a tenere condotta vicendevolmente ostile senza che la forza pubblica, pur presente, accennasse ad intervenire. Ritenuto che nella specie appaiono chiaramente insussistenti le condizioni per la sospensione della gara, per cui il reclamo è meritevole di accoglimento; che invero, come si evince dallo stesso rapporto arbitrale, ad un certo punto si sia esaurito il lancio in campo di oggetti vari e di petardi, per cui i disordini proseguivano solo nelle tribune fra le contrapposte tifoserie; disordini peraltro assai contenuti, datosi che la forza pubblica si è astenuta dall'intervenire e soprattutto che, a dire dello stesso arbitro, le due opposte fazioni avevano semplicemente "iniziato a protestare l'uno contro l'altra", senza menzione di atti di violenza di un qualche rilievo; DELIBERA di disporre la ripetizione della gara di cui trattasi e la restituzione alla soc. Barisardo della tassa di reclamo.
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