COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare PRO CAPOTERRA 2000 (Campionato regionale serie “C1” di Calcio a Cinque) Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°31 del 01.04.2003 – Delegazione Calcio a Cinque
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
PRO CAPOTERRA 2000 (Campionato regionale serie “C1” di Calcio a Cinque)
Avverso delibera del G.S. di cui al C.U. n°31 del 01.04.2003 – Delegazione Calcio a Cinque
La reclamante chiede sia ridotta la squalifica inflitta al giocatore PINNA Franco perché ritenuto responsabile di aver “appoggiato” una mano sulla spalla dell’arbitro e di avergli rivolto frasi “ingiuriose” e all’allenatore MURA Franco per aver trattenuto per la maglia, spinto e ingiuriato il direttore di gara e, successivamente all’espulsione, aver proseguito ad ingiuriare gli arbitri dalla tribuna.
La Società Pro Capoterra 2000 assume che l’atleta Pinna Franco si recava verso l’arbitro per reclamare un presunto fallo di mano di un avversario e non per ingiuriarlo e che l’allenatore Mura Franco si rivolgeva all’arbitro per lo stesso motivo senza mai rivolgergli alcuna frase ingiuriosa.
La Commissione, letti gli atti ufficiali e rilevato che, contrariamente ai motivi di ricorso, la condotta antecedente e successiva alla notifica del provvedimento di espulsione di entrambi i tesserati risulta caratterizzata da un atteggiamento violento ed ingiurioso, per effetto del quale la sanzione irrogata risulta congrua, DELIBERA di rigettare il reclamo disponendo l’addebito della tassa reclamo.
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