COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. MADONNA DELLA STRADA ( Campionato regionale Serie C2 Calcio a 5 ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 01.04.2003. Gara Madonna della Strada / San Pio X del 28.03.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°39 del 17 aprile 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. MADONNA DELLA STRADA ( Campionato regionale Serie C2 Calcio a 5 ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 31 del 01.04.2003. Gara Madonna della Strada / San Pio X del 28.03.2003. La società Madonna della Strada ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva disposto la sanzione della perdita della gara a carico di entrambe le società, a causa di una rissa che si era verificata in campo tra alcuni dirigenti ed i giocatori di entrambe le società, ed aveva squalificato il dirigente Pili Luigi sino a tutto il 15.05.2003. A sostegno del ricorso, la società Madonna della Strada ha asserito che la rissa non era stata di una gravità tale da giustificare la sospensione della gara e che il Pili Luigi non aveva partecipato alla rissa ma era entrato in campo al solo ed esclusivo scopo di dividere i contendenti. Fatte queste premesse, la società reclamante ha chiesto la ripetizione della gara e la revoca del provvedimento a carico del dirigente Pili e, in via istruttoria, un confronto tra l’arbitro ed il dirigente Pili Luigi. La Commissione disciplinare, ritiene che il provvedimento impugnato sia giusto e debba essere integralmente confermato. Il direttore di gara, infatti, nel suo rapporto è stato molto preciso nel sottolineare che alla rissa hanno partecipato tutti i giocatori ed i dirigenti delle due squadre, individuando nell’allenatore Pili Luigi uno dei tesserati che si era distinto maggiormente e che poi gli aveva rivolto parole di spregio. Deve poi essere respinta la richiesta istruttoria di un confronto tra l’arbitro ed il Signor Pili Luigi in quanto lo stesso non rientra tra quelli previsti del C.G.S.. Per questi motivi DELIBERA di confermare integralmente il provvedimento impugnato e dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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