COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. C.M.S. ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 10.04.2003. Gara Golapini / C.M.S.del 05.04.2003

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°41 del 02. 05. 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare POL. C.M.S. ( Campionato Juniores Comitato Provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 10.04.2003. Gara Golapini / C.M.S.del 05.04.2003 La Pol. C.M.S. ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aveva squalificato per otto giornate di gara il giocatore Feboli Alessio perché, dopo essere stato “ espulso per aver lanciato il pallone sul viso di un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento colpiva con una manata la mano dell’arbitro e rivolgeva allo stesso frasi volgari e scurrili”. A sostegno del ricorso la società reclamante contestava la veridicità delle circostanze affermate dall’arbitro ed in particolare che il pallone aveva colpito la schiena e non il viso del giocatore avversario e che non era stata data alcuna manata all’arbitro. Fatte queste premesse la società reclamante chiedeva una riduzione della squalifica. Nel corso del provvedimento veniva sentito il direttore di gara il quale confermava integralmente il rapporto e precisava nei dettagli gli episodi già descritti nel rapporto. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti descritti dall’arbitro siano veritieri anche se, dalle precisazioni da lui fornite nel corso dell’audizione, appaiono di una gravità minore di quella che era emessa nel rapporto stesso. E’ infatti emerso che la “ pallonata” non ha causato alcun danno alla persona colpita e che la “manata” non era diretta ad esercitare violenza ma era soltanto un atto istintivo di “stizza” per l’espulsione. Per questi motivi DELIBERA di ridurre la squalifica a sei giornate di gara. Dispone il non addebito della tassa reclamo.
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