COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 7 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. LA PALMA M.U. ( Campionato regionale Calcio a Cinque – Serie C1 ) Avverso il risultato della gara Paolo Agus / La Palma M.U.del 02.05.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°42 del 7 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. LA PALMA M.U. ( Campionato regionale Calcio a Cinque - Serie C1 ) Avverso il risultato della gara Paolo Agus / La Palma M.U.del 02.05.2003. La reclamante chiede sia inflitta alla società Paolo Agus la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto, con il risultato di 0 a 2, per aver fatto partecipare alla stessa un giocatore in posizione irregolare. La società La Palma M.U. sostiene che alla gara in epigrafe ha preso parte, nelle file della società Paolo Agus, il giocatore Agus Alessandro pur non avendone titolo in quanto, ancora infrasedicenne, era sprovvisto dell’attestato di maturità agonistica. La Commissione, letto il ricorso ed accertato che il giocatore Agus Alessandro, alla data della disputa dell’incontro di cui sopra, non era provvisto dell’autorizzazione di cui all’art. 34 delle N.O.I.F. , DELIBERA di infliggere alla società Paolo Agus la sanzione sportiva della perdita della gara indicata in oggetto con il risultato di 0 a 2 e dispone il non addebito della tassa.
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