COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. URAGANO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.04.2003. Gara Donori / Uragano del 06.04.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°43 dell’8 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. URAGANO ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 29 del 09.04.2003. Gara Donori / Uragano del 06.04.2003. La società Uragano Pirri proponeva rituale reclamo avverso la squalifica del giocatore Chessa Alberto per otto giornate di gara, sanzionato dal Giudice Sportivo perché, espulso per aver protestato ad una decisione del direttore di gara, alla notifica del provvedimento disciplinare lo spingeva proferendo una frase volgare, tentando di aggredirlo e minacciandolo; prontamente fermato dai propri compagni, reiterava frasi volgari e minacciose e al termine della gara tentava di colpire l’arbitro. La reclamante assumeva che da parte del proprio tesserato non vi fu alcun tentativo di aggressione ma semplicemente un comportamento ingiurioso all’indirizzo del direttore di gara, reo, secondo il giocatore, di aver assunto delle errate decisioni nei propri confronti e nei confronti della propria squadra; tale assunto veniva confermato dallo stesso presidente della società Uragano Pirri nel corso dell’odierna audizione. La Commissione, esaminato il rapporto dell’arbitro, che appare preciso e dettagliato, ritiene che non possa assolutamente essere messo in dubbio quanto riferito dallo stesso sia in merito alla reiterata ingiuria ed alle reiterate minacce; rileva, tuttavia, che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo debba ritenersi certamente eccessiva in rapporto ai fatti ed in rapporto a situazioni consimili anche perché, a ben vedere, il tentativo di aggressione si sarebbe limitato ad una spinta. Pertanto, alla luce di precedenti decisioni, si ritiene equo comminare una sanzione contenuta nella misura di quattro giornate di gara, misura aumentata di una giornata di gara in considerazione del fatto che il Chessa rivestiva la qualifica di capitano, e di irrogare pertanto, complessive cinque giornate di squalifica. Per questi motivi la Commissione, in parziale riforma dell’impugnata decisione, DELIBERA di ridurre da otto a cinque giornate di gara la squalifica del giocatore Chessa Alberto disponendo il non addebito della tassa.
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