COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 15 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SERRAMANNA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari – ) Avverso il risultato della gara Serramanna / La Palma Iglesias del 04.05.2003.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°44 del 15 maggio 2003 – pubbl. su WWW.FIGC-SARDEGNA.IT Delibere della Commissione Disciplinare G.S. SERRAMANNA ( Campionato di 3^ Categoria – Comitato provinciale di Cagliari - ) Avverso il risultato della gara Serramanna / La Palma Iglesias del 04.05.2003. La G.S. Serramanna ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte nella formazione della squadra La Palma Iglesias il giocatore Siotto Angelo, in posizione irregolare, in quanto squalificato per una gara come da C.U. n° 30 del 16.04.2003 del Comitato provinciale di Cagliari. La reclamante domanda pertanto l’applicazione della sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 2 a carico della società La Palma Iglesias. A sostegno del reclamo la società Serramanna precisa che il giocatore Siotto Angelo non aveva scontato la squalifica inflittagli nella gara La Palma / Lidori del 01.05.2003, in quanto l’incontro non si era potuto disputare per la mancata presentazione della società Lidori. Il risultato di quest’ultima gara veniva omologato dal Giudice Sportivo in data successiva alla disputa dell’incontro in oggetto, e pertanto, secondo la ricorrente, il giocatore Siotto non aveva titolo a prendere parte alla gara che qui interessa. Nelle controdeduzioni, la società La Palma Iglesias chiede il rigetto del reclamo facendo presente che il giocatore Siotto era legittimato a partecipare all’incontro ai sensi dell’art. 17, punto 4, del C.G.S. La Commissione, - esaminati gli atti ufficiali; - rilevato che nella gara La Palma Iglesias / Lidori, regolarmente posta in calendario, il giocatore Siotto Angelo non risultava inserito nella distinta dei giocatori partecipanti; - considerato che l’incontro, per quanto non disputato, ha conseguito un risultato valido agli effetti della classifica; - visto il disposto dell’art. 17, punto 4, del C.G.S.; - ritenuto pertanto che il giocatore Siotto Angelo ha preso parte alla gara per cui è reclamo, a pieno titolo; DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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