COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 10 del 5/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Coppa Sicilia Regionale Gara BORGATA TERRENOVE – BOSCO 1970 del 1/ 9/2002 3-2; Reclamo Bosco 1970.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 10 del 5/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Coppa Sicilia Regionale Gara BORGATA TERRENOVE - BOSCO 1970 del 1/ 9/2002 3-2; Reclamo Bosco 1970. Con reclamo ritualmente proposto la Societa' Bosco 1970 segnala la posizione irregolare del calciatore Isaia Pietro, schierato dalla Societa' Borgata Terrenove sebbene squalificato; Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti, si osserva che: Il calciatore Isaia Pietro risulta colpito da provvedimento disciplinare di squalifica per una gara relativamente alla gara di Coppa Trinacria Marian Strasatti/Bosco 1970 del 3.10.2001, provvedimento pubblicato sul C.U. n° 20 del 10.10.2001; Il predetto calciatore, ora in forza alla Societa' Borgata Terrenove partecipante alla Coppa Sicilia, era tenuto a scontare la suddetta sanzione in tale manifestazione che, come la Coppa Trinacria, va considerata tra le Coppe Regioni per le quali vige una propria modalità di esecuzione delle sanzioni, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 14, commi 1 e 3 e 17, comma 6 del C.G.S.; Per quanto sopra, il calciatore Isaia Pietro non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara di cui trattasi; Visti gli artt. 12, comma 5, del C.G.S. e 10 del Regolamento della Coppa Sicilia pubblicato sul C.U. n° 7 ter del 9.08.2002; ;Si delibera: Di infliggere alla Societa' Borgata Terrenove la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-2, l'ammenda di 100 euro, nonche' l'esclusione della stessa dal prosieguo della manifestazione; Di infliggere al sig. Fazio Flavio, dirigente accompagnatore della Societa' Borgata Terrenove l'inibizione a tutti gli effetti sino a tutto il 30/09/2002; Di infliggere al calciatore Isaia Pietro (Borgata Terrenove) una ulteriore giornata di squalifica; Di non addebitare alla Societa' Bosco 1970 la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.
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