COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MUSSOMELI (CL) – (posizione irregolare calciatore GARA ARIETE/MUSSOMELI del 15.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 7/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. MUSSOMELI (CL) – (posizione irregolare calciatore GARA ARIETE/MUSSOMELI del 15.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “G”) – Proc. n° 7/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Riccobene Vincenzo, nel 27.1.1985 schierato dalla Società Ariete nelle gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Riccobene Vincenzo, nato il 27.1.1985, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi in quanto doveva scontare una giornata di squalifica, sanzione disciplinare resa nota con C.U. n° 48 del 2.5.2002 – pag. 1634 -, e ribadito nell’allegato al C.U. n° 3 del 10.7.2002, pag. 2, conseguentemente va applicato, alla Società Ariete il disposto di cui all’art. 12, n° 5 C.G.S.
Dato atto della legittimità del reclamo in esame, proposto in data 18.9.2002 con nota raccomandata n° 11892259875-3; (rilevando, in sede di accertamento, che il proponente Presidente della Società interessata, Sig. Piazza G., alla predetta data aveva titolo a sottoscrivere il ricorso di che trattasi, essendo stato inibito a svolgere mansioni sportive e sociali con C.U. n° 16 del 18.9.2002, provvedimento disciplinare che esplica la sua efficacia a partire dal giorno successivo la pubblicazione del C.U. che lo riporta);
P.Q.M.
DELIBERA:
Di infliggere alla Società Ariete la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2- e l’ammenda di Euro 103;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Brancato Filadelfo la sanzione dell’inibizione fino al 13.10.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, C.G.S.;
di infliggere al calciatore Riccobene Vincenzo, nato il 27.1.1985, un ulteriore giornata di squalifica;
di restituire la tassa reclamo inviata, pari a Euro 104.
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