COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. CIRCOLO LENTINI (SR) – (avverso ammenda Euro 775, squalifica calciatori Sampugnaro Marcello per sei gare e Vacante Salvatore per cinque gare – GARA CIRCOLO LENTINI/ORSA RAGUSA del 24.03.2002) – Proc. n. 320/A S.S. 2001/2002
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 17 del 25/09/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. CIRCOLO LENTINI (SR) - (avverso ammenda Euro 775, squalifica calciatori Sampugnaro Marcello per sei gare e Vacante Salvatore per cinque gare - GARA CIRCOLO LENTINI/ORSA RAGUSA del 24.03.2002) - Proc. n. 320/A S.S. 2001/2002
Con provvedimento pubblicato sul C.U. n 47 del 24.04.2002 la Commissione Disciplinare del C.R.S. respingeva l’appello della Pol. Circolo Lentini proposto avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo indicati in epigrafe confermandoli in toto, con addebito di tassa reclamo non versata;
la Commissione Disciplinare aveva provveduto a convocare il rappresentante della Società appellante che ne aveva fatta richiesta presso la sede sociale ma questi non si era presentato in udienza;
ha proposto impugnazione alla C.A.F. la Pol. Circolo Lentini reclamando la mancata audizione è addebitandola a una diversa indicazione del recapito, non seguita dalla Commissione Disciplinare all’atto della convocazione;
la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto, ha annullato la impugnata delibera ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S. per difetto di contraddittorio, rinviano al Giudice di II’ grado per un nuovo esame di merito con riaccredito della tassa;
All’udienza nuovamente fissata per il riesame di merito si è presentato il Sig. Lucio Inserra, legale rappresentante della Società appellante, il quale ha insistito nei motivi già a suo tempo rassegnati alla Commissione Disciplinare, in particolare per la riduzione dell’ammenda;
ha sostenuto, altresì, di non avere interesse alla riduzione delle sanzioni a carico dei calciatori, ritenendo le stesse sacrosante ed avendo egli poi allontanato i calciatori suddetti dalla Società;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito come detto sopra, il legale rappresentante della Pol. Circolo Lentini, osserva:
n Le sanzioni a carico dei calciatori Sampugnaro e Vacante appaiono ancora, in sede di riesame, adeguate allo svolgersi dei fatti e alla condotta assunta dai calciatori incolpati, per la stessa ammissione dell’appellante in sede di audizione;
n Nulla è dato poi di rilevare a discarico dalla lettura degli atti ufficiali di gara dai quali non si evince null’altro che possa supportare una riduzione delle sanzioni di squalifica;
n Va ancora aggiunto che molto grave appare l’insieme dei fatti soprattutto per ciò che emerge circa il comportamento di estranei introdottisi nel rettangolo di giuoco, tutti resisi autori, a vario titolo, di violenza in danno degli avversari, poste in evidenza in referto e non disconosciute dalla Pol. Circolo Lentini in sede di audizione;
n Da tali comportamenti discende la responsabilità oggettiva della Società per quanto addebitabile ai propri sostenitori, censurabile come in dispositivo, tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti, come indicato in referto e evidenziato dalla Società in sede dibattimentale, in modo vibratamente positivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di confermare la sanzione a carico dei calciatori Sampugnaro M. e Vacante S. della Pol. Circolo Lentini;
di irrogare alla Società Pol. Circolo Lentini la sanzione dell’ammenda di Euro 400.
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