COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. QUARTIERE TICHE di Siracusa – (posizione irregolare calciatore – GARA ROSOLINESE/QUARTIERE TICHE del 21.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. N° 9/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. QUARTIERE TICHE di Siracusa – (posizione irregolare calciatore – GARA ROSOLINESE/QUARTIERE TICHE del 21.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “F”) – Proc. N° 9/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Giannone Salvatore, nato il 14.5.1982, schierato dalla Società Rosolinese nella gara prima indicata sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, lette le controdeduzioni della Società Rosolinese del 26.9.2002, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Giannone Salvatore, nato il 14.5.1982, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto squalificato; Infatti al predetto calciatore in relazione alla gara Rosolinese/Santa Croce del 2.3.2002 – campionato di promozione stagione sportiva 2001/2002 – era stata inflitta la sanzione disciplinare della squalifica per sette gare e poichè alla fine del campionato mancavano sei giornate, oltre a quella del 17.3.2002 giornata di riposo per la Società Rosolinese – per l’esclusione dal campionato della Società Leonzio (C.U. n° 31 del 19.12.2001 – pag. 938) – alla fine del girone di andata, se ne deduce che il calciatore Giannone doveva scontare ancora una giornata di squalifica nella prima gara del corrente campionato ed all’uopo era stata riportata sul C.U. n° 3 – allegato – del 10.7.2002 – per memoria; Pertanto in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Quartiere Tiche va applicato nei confronti della Società Rosolinese il disposto di cui all’art. 12, n° 5 a) C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società Rosolinese la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 e la ammenda di Euro 250; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Lauretta Pietro la sanzione dell’inibizione fino al 3.11.2002, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n° 8 C.G.S.; di infliggere una ulteriore giornate di squalifica al calciatore Giannone Salvatore, nato il 14.5.1982; di restituire la tassa reclamo inviata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it