COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Manzella Giuseppe – GARA NISCEMI/SCICLI del 22.9.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 17 del 25.9.2002) – Proc. N° 11/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 19 del 9/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.P. SCICLI (RG) – (avverso squalifica per 3 gare calciatore Manzella Giuseppe – GARA NISCEMI/SCICLI del 22.9.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D” – C.U. n° 17 del 25.9.2002) – Proc. N° 11/A – La Società ricorrente chiede l’annullamento della squalifica a carico del proprio tesserato in oggetto indicato ed in subordine una riduzione; Sostiene che il proprio calciatore non si e’ reso responsabile degli addebiti a suo carico assunti in primo esame, sia perché non risultante dagli atti di gara, sia anche perché il predetto, essendo stato sostituito, non poteva essere presente al momento dei fatti incriminati; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Il rapporto di gara riferisce chiaramente le offese (verbali) profferite dal calciatore Manzella Giuseppe nei confronti della terna arbitrale. Detta condotta trova puntuale riscontro nei rapporti di entrambi gli assistenti ufficiali dell’arbitro, con inequivoca indicazione del soggetto responsabile e del contenuto delle frasi profferite. Quindi va disattesa la tesi difensiva per diverso riscontro tra quanto sostenuto e le risultanze degli atti di gara, ivi compresa l’errata “sensazione” avvertita dalla ricorrente; Il fatto incriminato si e’ verificato con la certezza soggettiva ed oggettiva di chi l’ha posto in essere; Va però annotato che, nella considerazione dello spessore dell’infrazione e sue conseguenze, appare accoglibile la richiesta subordinata di una riduzione della squalifica. P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Manzella Giuseppe (U.P. Scicli), senza addebito di tassa.
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