COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI ECCELLENZA Gara ATLETICO CATANIA 3000 – NISSA FOOTBALL CLUB del 6/10/ 2002 1-1; Reclamo Nissa.
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Gara ATLETICO CATANIA 3000 - NISSA FOOTBALL CLUB del 6/10/ 2002
1-1; Reclamo Nissa.
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 19 del 6/10/2002;
Con reclamo ritualmente proposto la Società Nissa chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Atletico Catania per avere un sostenitore di quest'ultima compiuto un atto di violenza nei confronti del proprio calciatore Scrivano Cosimo il quale, a causa dell'accaduto, non poteva proseguire la disputa della gara per cui veniva sostituito; la reclamante, infine, ritiene che l'arbitro abbia proseguito la gara proforma stante il clima intimidatorio posto in essere dai sostenitori della Società Atletico Catania sia nei confronti dei propri calciatori che della terna arbitrale;
Esaminati gli atti ufficiali, dagli stessi si rileva che al 30' del s.t., sostenitori della Società Atletico Catania, presenti in tribuna nonostante la gara dovesse disputarsi a porte chiuse, si introducevano sul terreno di giuoco, dopo avere scavalcato la rete di recinzione, assumendo contegno minaccioso nei confronti di tesserati di entrambe le squadre; in tale frangente i suddetti sostenitori si rendevano autori di gravi intemperanze nei confronti di un A.A. e di calciatori di entrambe le Societa'; in particolare, il calciatore Scrivano Cosimo (Nissa) veniva colpito con un violento calcio ad un braccio e con uno schiaffo;
Dopo 10' di sospensione, normalizzatasi la situazione, l'arbitro riprendeva la gara che veniva portata regolarmente a termine; nel frattempo lo Scrivano veniva sostituito da altro calciatore; successivamente, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Garibaldi" di Catania, allo stesso veniva diagnosticata una contusione al gomito sinistro con prognosi di due giorni;
Il reclamo va respinto; infatti l'atto di violenza subito dallo Scrivano ad opera di un sostenitore della Società Atletico Catania ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico della Società Nissa, circostanza che non determina la modifica del risultato conseguito in campo ai sensi dell'art. 12, comma 1, del C.G.S.;
Considerato, a detta dell'arbitro, che la gara ha avuto regolare conclusione;
Sancita comunque la responsabilità della Società Atletico Catania, non può allora che applicarsi quanto previsto dalla seconda parte del predetto art. 12, comma 1, del C.G.S. e cioè la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara;
Considerato altresì che nel corso della gara i sostenitori della Società Atletico Catania hanno dato luogo a ripetute e gravi manifestazioni di intemperanza nei confronti degli AA.AA.;
Si delibera:
Di respingere il reclamo proposto dalla Società Nissa, addebitando alle stessa la relativa tassa versata;
Di dare atto del risultato conseguito in campo;
Di infliggere alla Società Atletico Catania la penalizzazione di un punto in classifica nonché‚ l'ammenda di 1.000 Euro.