COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. INTERCLUB S.TERESA DI RIVA (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA INTERCLUB S.TERESA/S.AGATA del 22.09.2002- CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 20/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. INTERCLUB S.TERESA DI RIVA (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA INTERCLUB S.TERESA/S.AGATA del 22.09.2002- CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 20/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Di Marco Alessio, nato l’11.8.1983, schierato dalla Società S.Agata nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Di Marco Alessio, nato l’11.8.1983, non aveva titolo a partecipare alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare una giornata di squalifica “per recidività in ammonizioni”, resa nota con C.U. n° 45 del 10.4.2002, in relazione a gare del Campionato Juniores Regionale del 3.4.2002; Pertanto, considerato che il calciatore Di Marco Alessio, essendo nato l’11.8.1983 non può prendere parte a gare della categoria Juniores – il cui campionato e’ riservato, per la corrente stagione, ai calciatori nati dall’1.1.1984, la sanzione residua deve essere scontata nella prima squadra della Società di appartenenza; conseguentemente e’ irregolare la partecipazione del calciatore sopra indicato, nella gara in esame e va applicato il disposto dell’art. 12, n° 5, a) C.G.S. P.Q.M. DELIBERA: Di infliggere alla Società S.Agata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 300; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Amata Gianluca Michele la sanzione dell’inibizione fino al 3.11.2002 ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, n° 8, C.G.S. di infliggere al calciatore Di Marco Alessio, nato l’11.8.1983, una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa.
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