COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI di Tremestieri Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS PALESTRO/SPORTING TREMESTIERI del 29.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. N° 22/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI di Tremestieri Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA LIBERTAS PALESTRO/SPORTING TREMESTIERI del 29.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. N° 22/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare, ai fini del tesseramento, del calciatore Bonanno Daniele, nato il 2.6.1979, schierato dalla Società Lib. Palestro nella gara prima indicata. La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Bonanno Daniele, nato il 2.6.1979, risulta regolarmente tesserato per la Società Lib. Palestro a far data dal 20 settembre 2002 – vincolo temporaneo – come da atti; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa Euro 103, non inviata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it