COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI di Tremestieri Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore ed assistente arbitro di parte – GARA ATLETICO MILITELLO/SPORTING TREMESTIERI del 15.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. N° 22/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SPORTING TREMESTIERI di Tremestieri Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore ed assistente arbitro di parte – GARA ATLETICO MILITELLO/SPORTING TREMESTIERI del 15.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “E”) – Proc. N° 22/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Mirabella Carmelo e dell’assistente arbitro di parte Sig. Arancio Sebastiano, utilizzato dalla Società Atletico Militello nella gara prima indicata, sebbene non tesserato per la predetta alla data del 15.9.2002; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Mirabella Carmelo aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto tesserato per la Società Atletico Militello fin dal 14.9.2002; L’assistente arbitro di parte Sig. Arancio Sebastiano risulta, dalla scheda di censimento relativa all’attuale stagione, in atti, vice presidente della Società sopra segnata; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa di Euro 103, non versata.
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