COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ANTIVAN di Licata – (avverso esito GARA ANTIVAN/AMO GELA del 28.9.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 2/B –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ANTIVAN di Licata – (avverso esito GARA ANTIVAN/AMO GELA del 28.9.2002 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE) – Proc. n° 2/B – La reclamante afferma che la Società Amo Gela ha schierato in campo, nel corso della gara in epigrafe, soltanto un calciatore nato l’1.1.1980 piuttosto che, i due previsti dalla norma; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: A norma dell’art. 42 del C.G.S. la Società Antivan avrebbe dovuto proporre il ricorso avverso la regolarità di svolgimento della gara, con le modalità di cui all’art. 34 C.G.S., al Giudice Sportivo; L’inosservanza di tale facoltà e delle connesse modalità procedurali preclude alla parte la possibilità di eludere il primo grado di giudizio, rivolgendosi direttamente alla Commissione Disciplinare: P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare improponibile il reclamo come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo, non versata (Euro 103)
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