COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica 4 gare calciatore Tamajo Edmondo – GARA MONTELEORE/PARMONVAL del 29.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 18 del 2.10.2002) – Proc. n° 21/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.P. PARMONVAL di Palermo – (avverso squalifica 4 gare calciatore Tamajo Edmondo – GARA MONTELEORE/PARMONVAL del 29.9.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – GIR. “A” – C.U. n° 18 del 2.10.2002) – Proc. n° 21/A – Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento in epigrafe indicato, assunto dal G.S. sostenendo l’errata attribuzione della responsabilità a carico del proprio tesserato che dovrebbe essere chiamato rispondere soltanto di un gesto di reazione, dopo essere stato pesantemente spintonato, circostanza già verificatasi in precedenza più volte; chiede una riduzione della impugnata squalifica. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva: Non si pone in dubbio il comportamento censurato del calciatore Tamajo Edmondo, inequivocabilmente riferito nel rapporto di gara. Non e’ dato conoscere se in reazione o meno ed i motivi di difesa in tal senso sostenuti, non possono trovare pieno accoglimento stante che, comunque, una siffatta condotta va perseguita; Si ritiene, per quanto sopra, contenere la impugnata squalifica in 3 gare; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 3 gare la squalifica a carico del calciatore Tamajo Edmondo (A.P. Parmonval); senza addebito di tassa.
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