COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MARIAN STRASATTI – PRO MAZARA del 13/10/ 2002 1-0; Sospesa al 32′ del s.t.; Reclamo Marian Strasatti.

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara MARIAN STRASATTI - PRO MAZARA del 13/10/ 2002 1-0; Sospesa al 32' del s.t.; Reclamo Marian Strasatti. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 16/10/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Società Marian Strasatti chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in oggetto, sospesa dall'arbitro senza plausibili motivi; a sostegno della propria tesi la Società reclamante chiede di acquisire atti in possesso della Stazione dei Carabinieri di Petrosino; Rilevato in via preliminare che in relazione a fatti e circostanze in ordine allo svolgimento della gara non è possibile fare riferimento ad atti diversi da quelli redatti dagli "Ufficiali di gara"; Esaminato il referto dell'arbitro, dallo stesso si rileva che al 32' del s.t., a seguito dell'espulsione del calciatore Zizzo Pietro (Marian Strasatti), una trentina di sostenitori della Società di appartenenza del predetto si introducevano sul terreno di giuoco, assumendo contegno minaccioso nei confronti del direttore di gara che sospendeva temporaneamente la stessa; dopo circa 20 minuti, considerato che la situazione non tendeva a normalizzarsi, l'arbitro, a tutela della incolumità propria e dei calciatori della Società Pro Mazara, decideva la sospensione definitiva della gara; Condivisa la decisione; Sancita la responsabilità della Società Marian Strasatti; Visto l'art. 12, comma 1 del C.G.S.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Marian Strasatti, addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Marian Strasatti la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2.
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