COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SAMBUCA DI SICILIA – SPORTING R.C.B. del 13/10/ 2002 2-1; Reclamo Sporting R.C.B..

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SAMBUCA DI SICILIA - SPORTING R.C.B. del 13/10/ 2002 2-1; Reclamo Sporting R.C.B.. Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 20 del 16/10/2002; Con reclamo ritualmente proposto la Società Sporting R.C.B. chiede l'assegnazione della perdita della gara per 0-2 alla Società Sambuca di Sicilia per avere, un calciatore di quest'ultima, compiuto un atto di violenza nei confronti di un proprio calciatore che, a causa dell'evento, non poteva proseguire la disputa della gara; Esaminati gli atti ufficiali dai quali, tra l'altro, si rileva che: Al 39' del secondo tempo, il calciatore Salvato Salvatore (Sambuca di Sicilia), precedentemente sostituito, rientrava sul terreno di giuoco e colpiva con un violento pugno tra collo ed orecchio sinistro il calciatore Culicchia Giuseppe (Sporting R.C.B.) che, a seguito delle conseguenze dell'atto di violenza subito, veniva sostituito e condotto presso il Pronto Soccorso di Castelvetrano dove gli veniva riscontrato un trauma cranico refertato con la prognosi di 5 giorni s.c.; Il reclamo va respinto; infatti, l'aggressione subita dal Culicchia ha determinato unicamente una alterazione al potenziale atletico della Società Sporting R.C.B.; la Società Sambuca di Sicilia è comunque responsabile del comportamento del proprio calciatore che, in quanto già sostituito, può assimilarsi ad un sostenitore della stessa; Considerato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del C.G.S., la Società Sambuca di Sicilia non soggiace alla perdita della gara ma va punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della stessa; Dato atto che il provvedimento disciplinare a carico del Salvato è stato pubblicato sul C.U. n° 20 del 16/10/2002; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Sporting R.C.B., addebitando alla stessa la relativa tassa; Di infliggere alla Società Sambuca di Sicilia la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica Di dare atto del risultato conseguito in campo.
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