COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) – (per posizione irregolare calciatore – GARA S.AGATA/VILLAFRANCA TIRRENA del 29.09.2002 – CAMPONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) – Proc. n. 30/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
POL. VILLAFRANCA TIRRENA (ME) - (per posizione irregolare calciatore - GARA S.AGATA/VILLAFRANCA TIRRENA del 29.09.2002 - CAMPONATO DI PROMOZIONE GIR.”B”) - Proc. n. 30/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Di Marco Alessio nato l’ 11.08.1983 schierato dalla Società S.Agata nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Di Marco Alessio nato l’ 11.08.1983 non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva scontare una giornata di squalifica “per recidività in ammonizioni” resa nota con C.U. n. 45 del 10.04.2002 in relazione a gara del Campionato Juniores Regionale del 3.04.2002.
Pertanto, considerato che il calciatore Di Marco Alessio essendo nato l’ 11.08.1983 non può prendere parte a gare della categoria juniores il cui campionato è riservato, per la corrente stagione sportiva a calciatori nati dall’ 1.01.1984, la sanzione residua deve essere scontata nella prima squadra della Società di appartenenza; conseguentemente è irregolare la partecipazione del calciatore sopra indicato, nella gara in esame e va applicato il disposto dell’art. 12 n. 5 a) C.G.S.;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società S.Agata la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 300;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Amata Gianluca la sanzione dell’inibizione fino al 24.11.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
di restituire la tassa reclamo versata (Euro 104) alla Società Vilafranca Tirrena;
di infliggere una ulteriore giornata di squalifica al calciatore Di Marco Alessio nato l’ 11.08.1983.
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