COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) – (avverso squalifica calciatore Milazzo Giuseppe per quattro gare – GARA ATLETICO CATENANUOVA/ATLETICO VALGUARNERA del 29.09.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “G” – C.U. n. 18 del 2.10.2002) – Proc. n. 31/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ATLETICO CATENANUOVA (EN) - (avverso squalifica calciatore Milazzo Giuseppe per quattro gare - GARA ATLETICO CATENANUOVA/ATLETICO VALGUARNERA del 29.09.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “G” - C.U. n. 18 del 2.10.2002) - Proc. n. 31/A Ricorre la Società interessata avverso il provvedimento in epigrafe indicato, sostenendo che il tesserato in esame protestava vivacemente nei confronti dell’arbitro, senza però ulteriore reazione negli spogliatoi. Pur riconoscendo la censurabilità dell’atto ritiene eccessiva la sanzione inflitta e ne chiede una riduzione; La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara ed esaminati i motivi d’appello osserva: trattasi di proteste vivaci ed offensive limitate, però a condotta puramente labiale senza alcuna conseguenza in danno del direttore di gara. Il fatto nella sua estrinsecazione va pienamente confermato ritenendolo, però, perseguibile con una squalifica contenuta in tre gare; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la sanzione a carico del Sig. Milazzo Giuseppe (Atletico Catenanuova); per l’effetto senza addebito di tassa non versata.
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