COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO ISPICA (RG) – (avverso squalifica collaboratore Denaro Carmelo al 31.12.2002 – GARA ATLETICO ISPICA/HELLENIKA del 29.9.2002 – C.U. n° 18 del 2.10.2002) – Proc. N° 35/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 21 del 23/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO ISPICA (RG) – (avverso squalifica collaboratore Denaro Carmelo al 31.12.2002 – GARA ATLETICO ISPICA/HELLENIKA del 29.9.2002 – C.U. n° 18 del 2.10.2002) – Proc. N° 35/A – La Società indicata in epigrafe chiede la riforma dell’impugnato provvedimento sostenendo che la condotta assunta dal suo tesserato non e’ stata offensiva o minacciosa. Pertanto ritiene che la sanzione sproporzionata venga diminuita. La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva: Sono da disattendere le argomentazioni a difesa proposte dalla reclamante che non sono confortate da alcun elemento probante a norma di regolamento se non ad espressioni puramente labiali del tesserato, cui e’ ascritta la condotta posta in essere, che giova ricordare trattasi di un dirigente; Pertanto questa Decidente ritiene senza alcun dubbio che il referto di gara appare coerente e non si presta ad alcuna diversa interpretazione, in ordine alla estrinsecazione dei fatti addebitati e delle circostanze avvenute in campo; P.Q.M. DELIBERA: Di respingere l’appello come sopra proposto; di addebitare la tassa appello, non versata di Euro 103.
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