COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SALES – BUTERESE E.MATTEI del 19/10/ 2002 N.D. assenza Buterese “E. Mattei”; Reclamo Buterese “E. Mattei”;

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA Gara SALES - BUTERESE E.MATTEI del 19/10/ 2002 N.D. assenza Buterese "E. Mattei"; Reclamo Buterese "E. Mattei"; Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 21 del 23/10/2002; Con reclamo ritualmente proposto, la Società Buterese "E. Mattei" chiede che venga deliberata la ripetizione della gara in epigrafe, non disputata per la presentazione della stessa a Catania il 20/10/2002 e non il 19/09/2002 a causa della scarsa chiarezza del C.U. dal quale si sarebbe dovuto rilevare che le gare interne dalla Società Sales si disputano nella giornata di sabato piuttosto che di domenica; La richiesta della Società Buterese "E. Mattei" non si ritiene possa trovare accoglimento; Infatti, sul C.U. n. 16 del 19/09/2002 nel quale è riportato il calendario del campionato di Seconda Categoria, alla legge che la Sales disputa le proprie gare interne sul campo Nesima Superiore di Catania e nella giornata di sabato; nel caso specifico è quindi rilevabile come da parte della Società reclamante non sia stata posta la giusta attenzione nella lettura del suddetto C.U.; Per quanto sopra esposto; Considerato che la Società Buterese "E. Mattei" non si è presentata per la disputa della gara in epigrafe; Visto l’art. 53 delle N.O.I.F.; Si delibera: Di respingere il reclamo proposto dalla Società Buterese "E. Mattei" addebitando alla stessa la relativa tassa non versata; Di assegnare alla Società Buterese "E. Mattei" la perdita della gara per 0-2, l'ammenda di 52 euro (1ma rinuncia), con l'obbligo di corrispondere la somma di euro 150 alla Società Sales quale indennizzo per il mancato incasso.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it