COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare ASS. TRINACRIA di Gela – (avverso punizione perdita gara per 0-2 – GARA PALAGONIA/TRINACRIA del 22.09.2002 -CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) – Proc. n. 25/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
ASS. TRINACRIA di Gela - (avverso punizione perdita gara per 0-2 - GARA PALAGONIA/TRINACRIA del 22.09.2002 -CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C”) - Proc. n. 25/A
Con Delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 2.10.2002 il Giudice Sportivo, su reclamo della Società Palagonia, ha inflitto alla Società Trinacria Gela la punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2. Ciò riscontrando che la predetta Società Trinacria Gela per tre minuti di gara non osservava la norma sui limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età”, di cui al C.U. n. 1 dell’1.07.2002 (Campionato di Promozione);
Propone appello la Società Trinacria Gela prospettando l’errore dell’arbitro nell’annotare le sostituzioni, in realtà a suo dire in successione invertita, suffragando l’assunto evidenziando le correzioni apposte dal direttore di gara sullo statino di fine gara, perciò non sottoscritto e subito contestato per iscritto;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e acquisita dichiarazione suppletiva del direttore di gara, rimessa in comunicazione alla Società appellante, via fax, come richiesto, osserva:
1) L’esame dell’originale dello statino di fine gara, consegnato in copia alle Società e non sottoscritto dal Dirigente della Società Trinacria Gela consente di affermare che l’arbitro, nella colonna “entra” degli ospiti abbia scritto dapprima il n. 5 che contrassegnava in realtà l’uscente e sotto il n. 10, appena accennato, anch’esso uscente. Accortosi dell’errore l’arbitro ha ricalcato sui numeri suddetti quelli dei giocatori entranti, il n. 13 e n. 14 in successione, completando poi correttamente tutto lo statino;
2) Ciò posto, non è dato riscontrare quanto affermato dall’appellante e cioè che l’arbitro abbia dapprima scritto il n. 14 e lo abbia poi corretto in n. 13 ;
3) L’arbitro ha peraltro spiegato di avere iniziato a scrivere in colonna prima gli uscenti e poi gli entranti e non viceversa;
4) perché in possesso di un taccuino personale di gara nel quale appunto vengono riportati in colonna prima gli uscenti e poi gli entranti. Ovviamente, subito accortosi della differenza, ha provveduto a correggere l’indicazione;
5) quanto al merito delle sostituzioni l’arbitro ha confermato essere quelle indicate, escludendo qualsivoglia possibilità di scambio tra i calciatori interessati. Per la qualcosa appare violata la regola sui “limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età” per tre minuti, con la conseguenza della punizione sportiva della perdita della gara per 0 - 2 come deliberato in prime cure.
P.Q.M
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto dalla Società Trinacria Gela;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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