COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CANICATTINI (SR) – (avverso squalifica calciatore Iannuzzi Corrado (4 gare) – GARA CANICATTINI/ATLETICO CATANIA 3000 al 13.10.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 20 del 16.10.2002) – Proc. n° 45/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CANICATTINI (SR) – (avverso squalifica calciatore Iannuzzi Corrado (4 gare) – GARA CANICATTINI/ATLETICO CATANIA 3000 al 13.10.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 20 del 16.10.2002) – Proc. n° 45/A – Avverso il provvedimento in epigrafe ricorre l’A.S. Canicattini chiedendone una riduzione; Sostiene la ricorrente la estraneità all’accaduto del proprio calciatore Iannuzzi Corrado; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il comportamento censurato al tesserato in questione e’ descritto nel rapporto di gara in maniera chiara ed inequivocabile e pertanto va confermato; Tuttavia, trattandosi di espressioni puramente labiali, va perseguito con una squalifica contenuta come in dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: Di determinare in due gare la squalifica a carico del calciatore Iannuzzi Corrado (A.S. Canicattini); per l’effetto non si provvede all’addebito della tassa.
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