COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. SPAR CALCIO (CT) – (avverso reiezione reclamo per causa forza maggiore – GARA ACI S.ANTONIO/SPAR CALCIO dell’1.10.2002 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES) – Proc. n° 48/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 23 del 30/10/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
A.S. SPAR CALCIO (CT) – (avverso reiezione reclamo per causa forza maggiore – GARA ACI S.ANTONIO/SPAR CALCIO dell’1.10.2002 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES) – Proc. n° 48/A –
La Spar Calcio insiste nel reclamo proposto in prime cure e respinto dal Giudice Sportivo, sostenendo di non avere avuto notizia della anticipazione della gara, avendo ricevuto con ritardo tanto il telegramma di comunicazione, che il Comunicato Ufficiale di riferimento;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva:
1) La decisione assunta dal Giudice Sportivo appare condivisibile, posto che a norma dell’art. 2 n° 6 C.G.S. i comunicati ufficiali si intendono conosciuti all’atto della pubblicazione, con presunzione assoluta; ciò anche in presenza della giusta doglianza della Società appellante che ha rilevato il breve lasso di tempo concessole;
2) Non possono perciò trovare rilevanza le argomentazioni difensive, che appunto contrastano con la normativa di disciplina;
P.Q.M.
DELIBERA:
Di respingere l’appello come sopra proposto;
con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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