COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare S.AGATA CALCIO di S.Agata Militello (ME) – (posizione irregolare calciatore GARA MAMERTINA/S.AGATA del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 50/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
S.AGATA CALCIO di S.Agata Militello (ME) – (posizione irregolare calciatore GARA MAMERTINA/S.AGATA del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 50/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Smiriglia Giacomo Luca, nato il 19.11.1983, schierato dalla Società Mamertina nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Smiriglia Giacomo Luca, nato il 19.11.1983, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto con C.U. n° 42 del 13.3.2002 veniva resa nota la sanzione disciplinare della squalifica per due gare in relazione alla gara Mamertina/Mistretta del 9.3.2002;
Considerato che alla fine del Campionato Juniores 2001/2002 mancavano due giornate di gare 13.3.2002 e 16.3.2002 – e poiché la Società Rocca di Caprileone era stata esclusa dal prosieguo del Torneo alla VI giornata di ritorno tutte le restanti gare venivano assegnate vinte alle altre Società, a norma delle vigenti disposizioni, per cui la Società Mamertina ha ritenuto legittimamente che il calciatore Smiriglia avesse scontato una giornata di squalifica alla data del 13.3.2002;
Rimane, comunque, una giornata di squalifica che il calciatore Smiriglia non ha potuto scontare nella decorsa stagione e che fino alla gara in esame del 6.10.2002 – IV di andata – non ha scontato, avendo partecipato alle gare iniziali dell’attuale stagione;
Pertanto, è da ritenere in posizione irregolare;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Mamertina la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 350;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Vicario Giuseppe la sanzione dell’inibizione fino al 24.11.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, del C.G.S.;
di infliggere al calciatore Smiriglia Giacomo Luca, nato il 19.11.1983, una ulteriore giornata di squalifica, che cumulata con la precedente sanzione eleva il totale a due giornate.
senza addebito di tassa.
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