COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. FANTASY SPORT di Piedimonte Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA FANTASY SPORT/ROCCALUMERA DEL 13.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 52/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.C. FANTASY SPORT di Piedimonte Etneo (CT) – (posizione irregolare calciatore – GARA FANTASY SPORT/ROCCALUMERA DEL 13.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “D”) – Proc. n° 52/A – La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, schierato dalla Società Roccalumera nella gara prima indicata, sebbene squalificato; La Commissione Disciplinare: Visti gli atti ed il reclamo proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva: Il calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva, ancora, scontare una giornata di squalifica – C.U. n° 31 del 19.12.2001 – pag. 971 - “per recidività in ammonizioni” quando lo stesso era tesserato per la Società Savoca; Successivamente con C.U. n° 45 del 10.4.2002, pag. 1516 – questa Decidente, su ricorso della Società Sporting Bronte Onlus accolto, oltre la punizione sportiva della perdita della gara alla Società Savoca infliggeva al medesimo calciatore una ulteriore giornata di squalifica; Nell’attuale stagione 2002/2003 il calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, si tesserava con la Società Roccalumera partecipando alla gara in esame non avendo scontato le precedenti sanzioni disciplinari per cui la posizione e’ da ritenere irregolare. P.Q.M. DELIBERA: di infliggere alla Società Roccalumera la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 250; di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Crisafulli Domenico la sanzione dell’inibizione fino al 24.11.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, del C.G.S.; di infliggere al calciatore Rizzo Giuseppe, nato il 18.5.1981, una ulteriore giornata di squalifica, per cui cumulando le sanzioni disciplinari il predetto dovrà scontare 3 (tre) giornate di squalifica. senza addebito di tassa.
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