COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. TORTORICI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA TORREGROTTA/TORTORICI del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 55/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. TORTORICI (ME) – (posizione irregolare calciatore – GARA TORREGROTTA/TORTORICI del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B”) – Proc. n° 55/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Aloisi Giuseppe, nato il 5.4.1982, schierato dalla Società Torregrotta nella gara prima indicata, sebbene squalificato;
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
Il calciatore Aloisi Giuseppe, nato il 5.4.1982, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, in quanto doveva, ancora, scontare una giornata di squalifica residua della sanzione disciplinare (2 gare) inflittagli in relazione alla gara “Juniores” stagione sportiva 2001/02 , Torregrotta/Milazzo e resa nota con C.U. n° 43 del 20.3.2002 – pag. 1930;
Considerando che alla fine del predetto campionato mancava soltanto una giornata (16.3.2002) il calciatore Aloisi ha potuto scontare una giornata di squalifica e quindi la residua giornata di squalifica andava scontata nella prima squadra della Società Torregrotta, cosa che non e’ avvenuta per cui il calciatore Aloisi e’ da ritenere in posizione irregolare, in quanto non più Juniores;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Torregrotta la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-2 e l’ammenda di Euro 400;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Sindoni Antonino la sanzione dell’inibizione fino al 27.11.2002 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17, n° 8, del C.G.S.;
di infliggere al calciatore Aloisi Giuseppe, nato il 5.4.1982, una ulteriore giornata di squalifica, per cui cumulando le sanzioni disciplinari il predetto dovrà scontare 2 (due) giornate di squalifica.
senza addebito di tassa.
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