COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MUSSOMELI (CL) – (avverso squalifica calciatore Valenza Calogero fino al 13.12.2002 -GARA MUSSOMELI/SOMMATINO del 13.10.2002 – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. “G” – C.U. n. 20 del 16.10.2002) – proc. n. 57/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. MUSSOMELI (CL) - (avverso squalifica calciatore Valenza Calogero fino al 13.12.2002 -GARA MUSSOMELI/SOMMATINO del 13.10.2002 - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIR. “G” - C.U. n. 20 del 16.10.2002) - proc. n. 57/A La Società Mussomeli chiede la riduzione della sanzione a carico del calciatore Valenza Calogero, sostenendo, pur concordando parzialmente con quanto descritto dall’arbitro, che lo stesso abbia colpito l’avversario durante un’azione di giuoco ed in maniera assolutamente involontaria e fortuita; Sostiene altresì che lo stesso non abbia perpetrato atti di violenza a fine gara, ma anzi che si sia prodigato a calmare gli animi più accesi; Ritiene, infine, possibile, che il calciatore, nella concitazione del momento, abbia profferito, frasi poco corrette nei confronti dell’arbitro. Ricorda, infine, che il Valenza si sia sempre contraddistinto nel suo passato calcistico quale persona legata ai valori dello sport e assolutamente estranea a situazioni di violenza; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: i fatti segnalati dal direttore di gara contrastano con quanto riferito dall’appellante e non consentono di trovare un utile riscontro alle argomentazioni difensive; trattasi invece di condotta particolarmente grave prima pericolosa (gomitata al viso) e poi reiterata con violenza in danno di calciatore avversario, a fine gara, nonché particolarmente offensiva nei confronti dell’arbitro; Tutto il contesto assume particolare aspetto più che censurabile, tenuto conto della professione privata esercitata dal Sig. Valenza Calogero; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello dell’A.S. Mussomeli come sopra proposto confermando la squalifica statuita dal Giudice Sportivo; di addebitare la tassa dovuta (Euro 103).
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