COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPAR CALCIO di San Giovanni La Punta – (avverso squalifica calciatore Barbagallo Luigi per sei gare ed ammenda di Euro 310 – GARA LIB.RARI NANTES/SPAR PUNTESE del 20.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” – C.U. n. 21 del 23.10.2002) – Proc. n. 62/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPAR CALCIO di San Giovanni La Punta - (avverso squalifica calciatore Barbagallo Luigi per sei gare ed ammenda di Euro 310 - GARA LIB.RARI NANTES/SPAR PUNTESE del 20.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”C” - C.U. n. 21 del 23.10.2002) - Proc. n. 62/A Con appello ritualmente proposto la Società in epigrafe indicata chiede la riduzione della squalifica del proprio tesserato e l’annullamento dell’ammenda; La Commissione Disciplinare, letto l’appello proposto ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: la condotta posta in essere dal Barbagallo e senz’altro deprecabile e censurabile e pertanto questa Decidente ritiene condivisibile la sua rubricazione assunta in primo grado; In ordine all’ammenda inflitta ritiene questa decidente condivisibile la sua statuizione assunta in primo grado; In ordine al quantum inerente la squalifica del calciatore Barbagallo ritiene questa Decidente che il fatto nella sua estrinsecazione, va pienamente confermata ritenendola, però perseguibile in una squalifica contenuta come da dispositivo perché contenuta in una forma di nessuna particolare gravità; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Barbagallo Luigi (Spar Calcio); di confermare l’ammenda di Euro 310 inflitta alla Società Spar Calcio; senza addebito di tassa non versata.
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