COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) – (avverso squalifica calciatore Catalfamo Bartolo per quattro gare – GARA RODI’ MILICI/ROCCA DI CAPRILEONE del 19.10.2002 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “B” – C.U. n. 21 del 23.10.2002) – Proc. n. 68/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 24 Juniores del 6/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. ROCCA DI CAPRILEONE (ME) - (avverso squalifica calciatore Catalfamo Bartolo per quattro gare - GARA RODI’ MILICI/ROCCA DI CAPRILEONE del 19.10.2002 - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR. “B” - C.U. n. 21 del 23.10.2002) - Proc. n. 68/A
Letto l’appello ritualmente presentato dalla ricorrente in ordine alla sanzione inflitta al proprio calciatore meglio descritta in epigrafe, nel quale la stessa Società riconosce giusto e censurabile la comminata infrazione chiedendone una riduzione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara, osserva:
quanto segnata dal Direttore di gara nel referto è chiaro ed inequivocabile e la rubricazione della sanzione è corretta, ma la sua quantificazione, in relazione alla circostanza che sono state solo espressioni verbali, può essere rideterminata in una più equa;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare in tre giornate di gara la squalifica al calciatore Catalfamo Bartolo (Rocca di Caprileone);
senza addebito di tassa non versata
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