COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA (ME) – (posizione irregolare (squalifica calciatore Dio Marco Alessio) – GARA A.S.R. MAMERTINA/S.AGATA MILITELLO DEL 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 51/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S.R. MAMERTINA (ME) – (posizione irregolare (squalifica calciatore Dio Marco Alessio) – GARA A.S.R. MAMERTINA/S.AGATA MILITELLO DEL 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “B”) – Proc. n° 51/A La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che il gravame come sopra proposto non e’ allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’invio di copia dello stesso alla società controparte; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissiblità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; Rilevato, d’Ufficio, che il calciatore di che trattasi ha violato precise norme previste in materia del C.G.S. e che, pertanto, è passibile ai consequenziali provvedimenti disciplinari, previo deferimento; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.R. Mamertina; di addebitare la tassa non versata pari a Euro 103; di trasmettere gli atti alla Presidenza del Comitato Regionale Sicilia per le decisioni che vorrà assumere.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it