COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SCICLI (RG) – (posizione irregolare calciatore Indigeno Marco, nato il 28.6.1974 – GARA ACATE/SCICLI del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “D”) – Proc. n° 79/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. SCICLI (RG) – (posizione irregolare calciatore Indigeno Marco, nato il 28.6.1974 – GARA ACATE/SCICLI del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE - GIR. “D”) – Proc. n° 79/A – La Commissione Disciplinare preliminarmente osserva che il reclamo e’ stato proposto oltre il termine di giorni 15 previsto dall’art. 42 n° 3 del C.G.S.; L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissiblità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: Di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Scicli di addebitare per l’effetto la tassa non versata pari a Euro 103;
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