COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO CATANIA 3000 (CT) – (avverso ammenda Euro 1000 e penalizzazione un punto in classifica – GARA ATLETICO CATANIA/NISSA del 6.10.2002 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” – C.U. n. 20 del 16.10.2002) – Proc. n. 58/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. ATLETICO CATANIA 3000 (CT) - (avverso ammenda Euro 1000 e penalizzazione un punto in classifica - GARA ATLETICO CATANIA/NISSA del 6.10.2002 - CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIR.”B” - C.U. n. 20 del 16.10.2002) - Proc. n. 58/A Propone l’appello la Società Atletico Catania 3000, evidenziando la banalità delle conseguenze fisiche subite dal calciatore Sig. Scrivano, contestando per l’effetto l’applicazione della normativa di cui all’art. 12 C.G.S.; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e convocato il Legale rappresentante della Società appellante che ne ha fatto richiesta, tuttavia non presentatosi, osserva: 1) Non v’è dubbio che l’atto di ignoto sostenitore della squadra di casa abbia comportato l’alterazione del potenziale atletico della squadra ospite, avendo prodotto la contusione poi riscontrata in Ospedale e, quale immediato effetto, avendo imposto la sostituzione del calciatore Scrivano, oggetto della violenza descritta dal direttore di gara; 2) A nulla può rilevare il fatto che la prognosi non abbia rivelato più gravi conseguenze, pur rendendosi necessario l’accertamento radiografico, non potendo essere effettuata nell’immediato ed essendosi la visita ospedaliera verificata proprio ad effetto dell’avvenuta sostituzione anticipata determinata dall’atto dell’ignoto invasore del campo di giuoco; 3) Appare perciò plausibile l’applicazione dell’art. 12 n. 1 C.G.S., così come adeguata appare la sanzione dell’ammenda, tenendo conto del comportamento dei sostenitori dell’Atletico Catania 3000, che ha determinato diverse rilevanti conseguenze, con l’aggravante che avrebbe dovuto trattarsi di incontro a porte chiuse; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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