COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) – (avverso squalifica calciatore Piediscalzi Salvatore al 28.02.2003 – GARA CARINI/PETROSINO del 20.10.2002 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) – Proc. 73/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare A.S. CARINI (PA) - (avverso squalifica calciatore Piediscalzi Salvatore al 28.02.2003 - GARA CARINI/PETROSINO del 20.10.2002 - CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR.”A”) - Proc. 73/A La Commissione Disciplinare preliminarmente rileva che il reclamo è stato proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 42 n. 5 del C.G.S.. L’inosservanza di tale formalità costituisce motivo di inammissibilità del reclamo, a termini dell’art. 29 nn. 5 e 9 del C.G.S. e ne preclude l’esame; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Carini; di addebitare per l’effetto alla citata Società la tassa reclamo non versata (Euro 103).
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