COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare U.S. CAMPOBELLO CALCIO (AG) – (avverso squalifiche calciatori Ficarra Diego al 15.04.2003, Fortino Calogero per quattro gare, Asaro Angelo per quattro gare – GARA CAMPOBELO LICATA/SANCATALDESE del 27.10.2002 – CAMPIONAT DI ECCELLENZA GIR. “A” – C.U. N. 23 DEL 30.10.2002) – Proc. n. 74/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 25 del 13/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it
Delibere della Commissione Disciplinare
U.S. CAMPOBELLO CALCIO (AG) - (avverso squalifiche calciatori Ficarra Diego al 15.04.2003, Fortino Calogero per quattro gare, Asaro Angelo per quattro gare - GARA CAMPOBELO LICATA/SANCATALDESE del 27.10.2002 - CAMPIONAT DI ECCELLENZA GIR. “A” - C.U. N. 23 DEL 30.10.2002) - Proc. n. 74/A
Con appello ritualemente proposto la Società in epigrafe chiede una riduzione delle squalifiche comminate in prime cure dal G.S. ai calciatori Ficarra Diego, Fortino Calogero e Asaro Angelo;
Ritiene la ricorrente sproporzionati tali provvedimenti, sostenendo in particolare che il calciatore Ficarra Diego, agì sotto l’impulso di una rabbia non repressa a causa delle decisioni tecniche adottate prima dell’accaduto dall’arbitro, e pur deplorandone tale atteggiamento, rileva che il direttore di gara ha interpretato in maniera erronea un acceso diverbio fra il Ficarra e due calciatori avversari;
sostiene altresì che la stretta di mano all’arbitro non fu così forte da provocare “dolore atroce e persistente”;
pertanto chiede una rivisitazione dei fatti accaduti e delle decisioni adottate anche nei confronti dei calciatori Fortino Calogero ed Asaro Angelo;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara rileva che il comportamento tenuto dai calciatori dell’U.S.Campobello Calcio è descritto in maniera chiara e inequivocabile e la rubricazione delle sanzioni è corretta, ma le loro quantificazioni, in relazione alle circostanze, possono essere rideterminate in quantità più equa per i calciatori Ficarra Dego e Fortino Calogero;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare la squalifica al calciatore Ficarra Diego fino al 28.02.2003 e in tre giornate al calciatore Fortino Calogero senza addebito di tassa sul conto della Società.
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