COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 – Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING R.C.B. di Marsala – (avverso penalizzazione di tre punti in classifica – GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. del 13.10.2002 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H”) – Proc. n. 67/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 26 del 20/11/2002 - Pubbl. su www.figclndsicilia.it Delibere della Commissione Disciplinare SPORTING R.C.B. di Marsala - (avverso penalizzazione di tre punti in classifica - GARA SAMBUCA DI SICILIA/SPORTING R.C.B. del 13.10.2002 - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”H”) - Proc. n. 67/A La Società Sporting R.C.B. contesta l’applicazione della norma di cui all’art. 12 comma 1 del C.G.S., posto che la violenza in danno del proprio calciatore Culicchia è stata posta in essere da un calciatore avversario appena sostituito, quindi per suo dire non considerabile alla stregua di un sostenitore, chiede pertanto assegnazione di gara vinta per 0 - 2. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva: secondo quanto riferito dal direttore di gara nel suo rapporto, il fatto violento dal quale è rimasto vittima il calciatore Culicchia è avvenuto al 39’ del secondo tempo, ad opera del calciatore Salvato Salvatore del Sambuca di Sicilia già sostituito al 31’ del secondo tempo; è evidente allora che l’alterazione del potenziale atletico della Società Sporting R.C.B. è avvenuta ad opera di un soggetto estraneo alla gara, avendo il Salvato cessato di parteciparvi all’atto della sostituzione, avvenuta come detto sopra ben otto minuti prima; considerato altresì che il Salvato è stato raggiunto da sanzione disciplinare, si ritiene legittima l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 12 coma 1 del C.G.S. peraltro oggettivamente giustificabile avuto riguardo alla “ratio” della norma stessa vigente; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 103).
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